In materia di convivenza, lo Studio si propone come punto di riferimento per tutte le coppie di fatto che necessitino di assistenza per tutelare i diritti propri e degli eventuali figli.
Quando parliamo di coppie di fatto intendiamo quelle coppie che convivono stabilmente senza essere legate in via formale dal vincolo del matrimonio. Il rapporto a questo punto ricade nella previsione dell’art. 2 della Costituzione ed è qualificato come formazione sociale.
Negli ultimi anni la presenza di coppie non coniugate è andata aumentando, facendo sorgere la necessità di una regolamentazione della materia, introdotta solo di recente con la Legge Cirinnà (L. n. 76/2016).
Elementi caratteristici della convivenza sono la coabitazione stabile presso la “casa familiare” e la comunione di vita materiale e spirituale tra i conviventi.
Questi ultimi, tuttavia, in assenza di un contratto di convivenza, non hanno diritti e doveri come quelli discendenti dal vincolo coniugale e il rapporto può essere concluso in qualsiasi momento senza formalità.
Quanto invece alla presenza di figli nati da una coppia di fatto, nulla cambia nel rapporto genitore-figlio rispetto alle coppie coniugate. Nell’ottica di una responsabilità genitoriale (non si parla più di potestà genitoriale), i genitori, sebbene non sposati, hanno comunque verso i figli l’obbligo di mantenimento, di istruzione, di educazione.
Quando il rapporto di convivenza si interrompe, la coppia può decidere autonomamente in ordine all’affidamento dei figli e al mantenimento; in caso contrario, vale a dire se non c’è alcun accordo, ciascuno dei genitori naturali può ricorrere al Tribunale.
La coppia può anche stabilire una somma che un ormai ex convivente dovrà versare all’altro; non si tratta di un obbligo ma di un contributo del tutto volontario, con la conseguenza che quanto versato non potrà poi essere restituito.
Sempre in caso di rottura del rapporto, i beni acquistati dai singoli conviventi durante la relazione continuano ad essere di loro rispettiva proprietà e la casa familiare rimane del legittimo proprietario; qualora invece solo uno dei conviventi fosse titolare di un contratto di affitto, l’altro convivente non può vantare alcun diritto essendo considerato dalla legge come un ospite.
Dalla morte di uno dei conviventi non discendono diritti ereditari in capo all’altro, ma il superstite può avere diritto alla pensione di reversibilità.
E’ chiaro che maggiore è la tutela di cui gode la coppia di fatto che ha provveduto a stipulare e registrare un contratto di convivenza secondo quanto disposto dalla Legge n. 76/2006.
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