Con la discussa Legge Cirinnà, ossia la legge n. 76/2016, è oggi possibile “ufficializzare” le convivenze di fatto di coppie, sia etero che omosessuali, attraverso la registrazione di un contratto di convivenza.
Ai sensi dell’art. 36, per “conviventi di fatto” si intendono due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile.
Il contratto di convivenza contiene la regolamentazione dei rapporti economici e patrimoniali delle parti, l’eventuale scelta del regime di comunione dei beni, le modalità di reciproca contribuzione alle necessità della famiglia, nonché la scelta del luogo di residenza. In sostanza, come stabilisce l’art. 1 del comma 50, il contratto permette ai conviventi di “disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune“, pertanto non è consentita la regolamentazione di aspetti non economici o di natura personale, né prevedere termini o condizioni per la sua validità.
Quanto alla forma, il contratto deve essere redatto in forma scritta, a pena di nullità, con atto pubblico o scrittura privata autenticata. I conviventi dunque possono rivolgersi ad un avvocato, o ad un notaio, che ne autentica la sottoscrizione e ne attesta la conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico. Il professionista incaricato deve poi trasmettere copia al Comune di residenza dei conviventi entro i successivi dieci giorni perché sia iscritto nei registri dell’anagrafe per acquisire valore nei confronti dei terzi.
Quanto alle ipotesi di nullità del contratto, oltre all’assenza di forma scritta, esse si verificano quando il contratto è stipulato da un minore, un interdetto o un soggetto condannato per omicidio consumato o tentato del coniuge dell’altro. Si determina la nullità anche nel caso di contratto concluso tra persone non conviventi o in presenza di un altro contratto di convivenza, di un’unione civile o di un vincolo matrimoniale.
La medesima formalità prevista per la sottoscrizione, deve essere rispettata anche per la modifica o la risoluzione del contratto di convivenza. In particolare, ai sensi dell’art. 59, la risoluzione può avvenire per accordo delle parti, per recesso unilaterale, matrimonio o unione civile trra i conviventi o tra uno dei conviventi con altra persona, morte dei uno dei contraenti.
In caso di cessazione della convivenza di fatto, il giudice stabilisce il diritto del convivente di ricevere dall’altro gli alimenti qualora versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento. In tali casi, gli alimenti sono assegnati per un periodo proporzionale alla durata della convivenza e nella misura determinata tenendo conto delle condizioni economiche dell’obbligato.
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