Quando l’amore sbiadisce, le incomprensioni rendono ingestibile il rapporto di coppia, la convivenza o l’incompatibilità caratteriale diventano insopportabili, i coniugi possono decidere di separarsi.
Con la separazione non viene meno il vincolo coniugale; ciò significa che i coniugi restano tali fino al divorzio ma cessano alcuni obblighi tipici del matrimonio, come la fedeltà e la coabitazione, mentre ne sorgono altri, come il mantenimento del coniuge più debole e i figli.
Dunque la separazione produce effetti che incidono tanto sui rapporti personali e patrimoniali tra marito e moglie, quanto sui rapporti tra genitori e figli.
La separazione può essere consensuale, ossia i coniugi si accordano in merito all’affidamento della prole, l’assegnazione della casa coniugale e degli altri beni prima in comunione, l’assegno di mantenimento, etc; tale accordo sarà poi verificato nella sua fattibilità e omologato, cioè approvato, dal giudice. Ma la separazione può essere anche giudiziale. A questa forma si ricorre quando i coniugi non sono riusciti nella formulazione di un accordo a causa della conflittualità o incomunicabilità fra gli stessi. Non essendovi dunque accordo, la separazione verrà proposta con ricorso al tribunale, dando luogo ad un vero e proprio giudizio che si concluderà con una sentenza del giudice.
Alle due forme di separazione sopra indicate, va aggiunta la separazione di fatto che si instaura quando due coniugi interrompono il rapporto coniugale senza formalizzare la decisione dinanzi al giudice. Questa forma, tuttavia, oltra ad essere caratterizzata dall’assenza di formalità, non produce alcun effetto giuridico, con l’ovvia conseguenza che non decorrerà il termine di tre anni per addivenire al divorzio, né sarà possibile ricorrere all’autorità giudiziaria per sanzionare il comportamento dell’altro coniuge.
Le condizioni di separazione contenute nell’accordo omologato o nella sentenza potranno comunque essere modificate alla luce di nuove circostanze sconosciute o sopravvenute al giudizio, così come sarà possibile revocare la sentenza di separazione in caso di riconciliazione fra i coniugi.
Nella separazione giudiziale, quando un coniuge giunge alla decisione di separarsi per comportamento colpevole dell’altro coniuge, ad esempio per aver intrattenuto una relazione extra coniugale, può chiedere al giudice di addebitare a quest’ultimo la separazione. Dunque, l’addebito della separazione è una sorta di sanzione nei confronti del coniuge che si sia reso colpevole della violazione degli obblighi coniugali.
E’ importante sottolineare che il D.L. 132/2014 ha introdotto la negoziazione assistita. Secondo questo nuovo istituto, che rappresenta l’alternativa celere alla classica procedura che prevede il passaggio dinanzi al giudice, le coppie che oggi intendono separarsi, divorziare o modificare le condizioni di separazione o divorzio in modo consensuale, hanno la possibilità di accorciare notevolmente i tempi rivolgendosi ciascuno al proprio legale. Saranno quindi i rispettivi avvocati a riportare per iscritto gli accordi, a chiedere alla Procura della Repubblica il nulla osta o l’autorizzazione, e successivamente ad inviare l’accordo all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio è stato iscritto o trascritto per la relativa annotazione. Il tutto in tempi davvero molto brevi e senza passare dal Tribunale.
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