Le sentenze ecclesiastiche che dichiarano la nullità del matrimonio sono riconosciute nel nostro ordinamento attraverso la procedura di exequatur ai sensi dell’art. 8 dell’Accordo di revisione del Concordato. In altri termini, le parti congiuntamente con ricorso, o una di esse con atto di citazione, possono chiedere la delibazione della sentenza ecclesiastica alla Corte d’Appello competente, che procede ai sensi degli artt. 796 e ss. c.p.c., purché il provvedimento canonico sia munito del decreto di esecutività.
La competenza della Corte di Appello viene determinata sulla base della circoscrizione del Tribunale cui appartiene il comune presso cui fu trascritto l’atto di matrimonio e dunque il comune in cui il matrimonio fu celebrato.
La Corte d’Appello, che può statuire provvedimenti economici provvisori a favore di uno dei coniugi, è tenuta a controllare che la sentenza sia stata emessa da un giudice competente, che in giudizio sia stato garantito alle parti il diritto di difesa, che il provvedimento non sia contrario all’ordine pubblico e ad altra sentenza italiana, e che non sia in corso un altro giudizio fra le parti avente il medesimo oggetto.
La delibazione della sentenza ecclesiastica può essere chiesta anche se nel frattempo è passata in giudicato la sentenza di divorzio, dal momento che giudizio di nullità del matrimonio canonico e causa di divorzio possono pendere contemporaneamente. Tuttavia, se da un lato la sentenza di divorzio non preclude una successiva declaratoria di nullità del matrimonio, il passaggio in giudicato della sentenza di nullità determina la cessazione della materia del contendere del procedimento di divorzio.
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