La responsabilità genitoriale può essere definita come il potere/dovere dei genitori di prendersi cura dell’educazione, istruzione e delle condizioni di vita dei figli minori, finché gli stessi non abbiano raggiunto la maggiore età o l’emancipazione.
Essa sorge sul semplice dato della procreazione, pertanto riguarda tutti i genitori a prescindere dall’esistenza o meno di un vincolo matrimoniale tra loro.
Ogni genitore ha dunque dei doveri nei confronti dei figli, sintetizzati nel dovere di educazione, istruzione, esercitati tenendo conto delle loro capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni, e mantenimento, inteso quest’ultimo come il dovere di soddisfare i bisogni primari e fondamentali del minore con ogni mezzo necessario. Va precisato che il mantenimento dei figli non cessa con il raggiungimento della maggiore età, essendo dovuto finché questi non saranno economicamente autosufficienti. E’ chiaro che il dovere di mantenimento cessa laddove sussista una colpa del figlio nel mancato raggiungimento dell’autonomia, come il caso di un ingiustificato rifiuto di reperire o svolgere un’attività lavorativa, con onere della prova a carico del genitore.
La responsabilità genitoriale è esercitata di comune accordo da entrambi i genitori, con la possibilità di ricorrere al giudice in caso di contrasto su questioni di particolare importanza. In tale caso, il giudice, sentiti i genitori e il figlio che abbia compiuto gli anni 12, adotta i provvedimenti opportuni e, se il contrasto permane, attribuisce il potere di decisione al genitore considerato più idoneo a curare gli interessi del figlio.
Ai sensi dell’art. 316 bis c.c., i genitori devono adempiere ai loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze, valutate tenuto conto della complessiva consistenza del rispettivo patrimonio, e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo.
Qualora i genitori fossero impossibilitati ad adempiere ai loro doveri genitoriali, il codice prevede una contribuzione da parte degli ascendenti nel fornire ai genitori i mezzi necessari. Il dovere dei nonni è dunque sussidiario, ossia interviene solo se i genitori non possono o non vogliono adempiere ai propri obblighi nei confronti dei figli, nonché determinato in base alle proprie condizioni economiche.
La responsabilità genitoriale comporta inoltre il potere dei genitori di rappresentare il figlio minore in tutti gli atti civili e di amministrare i suoi beni, dal momento che la capacità di agire si acquista con il raggiungimento della maggiore età. Gli atti di ordinaria amministrazione possono essere compiuti disgiuntamente fra i genitori, mentre gli atti di straordinaria amministrazione, come ad esempio la vendita di un bene di proprietà del figlio o l’accettazione dell’eredità, necessitano dell’autorizzazione del giudice tutelare, il quale potrà nominare un curatore speciale in caso di conflitto di interessi tra genitori e figli.
Se i genitori pongono in essere atti in conflitto di interessi, tali atti possono essere annullati. L’art. 323 c.c. vieta poi ai genitori di acquistare direttamente o per interposta persona beni e diritti del minore, nonché di diventare cessionari di ragioni o crediti verso il minore.
Dalla responsabilità genitoriale discende anche l’usufrutto legale dei genitori sui beni del figlio, ad esclusione dei beni acquistati dal figlio con i proventi del proprio lavoro, dei beni lasciati o donati al figlio per intraprendere una carriera, un’arte o una professione, o espressamente esclusi dall’usufrutto, i beni pervenuti al figlio per eredità, legato, donazione e accettati nell’interesse del figlio contro la volontà dei genitori esercenti la responsabilità. In qualità di usufruttuari i genitori diventano proprietari dei frutti percepiti dalla cosa, che saranno destinati tuttavia al mantenimento della famiglia e all’istruzione ed educazione dei figli.
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