Ai sensi dell’art. 116 c.c., lo straniero che intende contrarre matrimonio in Italia deve presentare all’ufficiale dello stato civile un nulla osta, vale a dire una dichiarazione che attesta l’inesistenza di cause ostative al matrimonio, ossia di impedimenti alle nozze secondo la normativa del Paese di provenienza. Esso è rilasciato dall’autorità consolare del Paese di origine presente in Italia o dall’autorità competente nel proprio Paese. In tal caso il documento deve essere tradotto e legalizzato presso il Consolato o l’Ambasciata italiana all’estero.
Per i rifugiati il nulla osta andrà richiesto all’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati presentando un atto notorio richiesto in Prefettura contenente le generalità, lo Stato di origine e lo stato civile dei due testimoni con relativi documenti di identità.
Premesso che l’assenza del nulla osta determina un’irregolarità formale, l’assenza dovuta a rifiuto dell’autorità competente può essere superata laddove tale rifiuto sia ritenuto contrario all’ordine pubblico perché lesivo del diritto di costituire una famiglia e del principio di libertà matrimoniale.
Ciò accade, ad esempio, quando il mancato rilascio del nulla osta è “giustificato” dal rifiuto dello sposo di convertirsi all’islam o sulla base di motivi religiosi.
Nonostante l’art. 116 c.c. preveda altresì l’esistenza di un documento attestante la regolarità del soggiorno dello straniero nel territorio italiano, a seguito della sentenza n. 245/2011 emessa dalla Corte Costituzionale, tale previsione è stata dichiarata incostituzionale, pertanto lo straniero irregolare può comunque contrarre matrimonio. Se poi i futuri sposi sono entrambi stranieri ed entrambi sprovvisti di regolare titolo di soggiorno, possono contrarre matrimonio soltanto presso l’Ambasciata o il Consolato del proprio Paese presente nel territorio italiano.
Il cittadino straniero che intende contrarre matrimonio in Italia è obbligato a rispettare le condizioni previste dalla legge italiana contenute negli artt. 85-89 c.c. dal momento che trattasi di norme di applicazione necessaria.
Anche l’art. 84 c.c. si ritiene costituisca norma di applicazione necessaria, essendo relativo al minore di anni 16 che non può contrarre matrimonio in quanto privo del requisito della maggiore età.
Altro impedimento sul quale occorre soffermarsi è la presenza dello stato libero perché accade, tutt’altro che raramente, che lo straniero provenga da un Paese in cui è consentita la poligamia. In tal caso è opportuno precisare che in Italia non è consentito contrarre matrimonio a chi risulti già coniugato, anche in presenza di nulla osta.
Infine, ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 116 c.c., se lo straniero ha domicilio o residenza in Italia, deve provvedere alle pubblicazioni secondo le disposizioni contenute negli artt. 93 e ss. del codice civile.
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