Ai sensi dell’art. 115 c.c. il cittadino italiano che intende sposarsi all’estero deve osservare le disposizioni della legge italiana relativamente alle condizioni per contrarre matrimonio.
La normativa si completa poi con la legge n. 218/1995, ai cui artt. 27 e 28 stabilisce che la capacità matrimoniale e le altre condizioni per contrarre matrimonio sono regolate dalla legge nazionale di ciascuno sposo al momento della celebrazione del matrimonio e che il matrimonio è valido, quanto alla forma, se considerato tale dalla legge del luogo di celebrazione o dalla legge nazionale di almeno uno dei coniugi al momento della celebrazione o dalla legge dello stato di comune residenza in tale momento.
Se gli sposi hanno la cittadinanza diversa fra loro, ad esempio italiana e straniera, bisognerà considerare sia la legge italiana che quella straniera di riferimento per ciò che riguarda la capacità e le condizioni per contrarre matrimonio.
Secondo la giurisprudenza tuttavia, il matrimonio contratto all’estero tra un cittadino italiano e un cittadino straniero in violazione della discplina sugli impedimenti, ha immediata validità nel nostro ordinamento fino a che non sia impugnato da uno dei soggetti legittimati e non sia emessa la pronuncia di nullità.
Il matrimonio contratto all’estero deve poi essere trascritto in Italia, sempre se non contrario ai principi di ordine pubblico, ma avendo la trascrizione soltanto natura certificativa e di pubblicità, anche se non trascritto, il matrimonio deve reputarsi valido e produttivo di effetti civili.
Il matrimoni celebrati all’estero fra cittadini stranieri secondo il proprio rito religioso può essere trascritto in Italia, pur avendo efficacia anche in assenza di trascrizione.
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