Disciplinata dagli artt. 243 bis e ss. del codice civile, è l’azione con la quale viene messa in discussione la paternità nei confronti di un figlio concepito o nato in costanza di matrimonio, purché esso sia nato vivo, non essendo l’azione ammessa prima della nascita. Va precisato che l’azione non è ammissibile nel caso in cui si sia fatto ricorso alle tecniche di procreazione assistita con il consenso del coniuge.

L’esclusione della paternità può essere provata con ogni mezzo, in particolare con prove genetiche o ematologiche che, tuttavia, non possono essere imposte ai soggetti interessati. Per tale motivo il giudice può fondare il suo convincimento anche sull’eventuale rifiuto ingiustificato di sottoporsi agli esami genetici.pregnant

Legittimati a promuovere l’azione sono il padre, la madre e il figlio divenuto maggiorenne. Se il legittimato muore prima di aver promosso l’azione e prima che sia decorso il termine, legittimati sono i discendenti e gli ascendenti del presunto padre o della madre, mentre, nel caso di morte del figlio, il coniuge o i discendenti. Legittimati sono anche il curatore speciale del figlio minore che abbia compiuto i quattordici anni oppure il pubblico ministero per il figlio infraquattordicenne. Fra i legittimati non figura invece il presunto padre biologico.

Il termine per proporre l’azione varia a seconda dei soggetti interessati, dunque la madre potrà agire entro sei mesi dalla nascita del figlio oppure dal giorno in cui è venuta a conoscenza dell’impotenza di procreare del marito al tempo del concepimento; mentre il padre potrà agire entro un anno dalla nascita del figlio, dal giorno in cui ha avuto conoscenza della propria incapacità di procreare o dell’adulterio della moglie, o ancora dal giorno del ritorno nel luogo in cui è nato il figlio o in cui si trova la casa familiare se ne era lontano.

L’azione non può comunque essere esercitata da parte dei genitori oltre il termine di cinque anni dalla nascita del figlio. L’azione è invece imprescrittibile riguardo al figlio.

Con l’accoglimento dell’azione viene eliminato lo status di figlio nato in costanza di matrimonio, con la conseguente cancellazione del nome del marito della madre dall’atto di nascita, eliminazione dell’obbligatorietà all’adempimento dei doveri genitoriali, perdita del cognome paterno per il figlio e decadenza dai diritti successori.

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