Dal momento che il riconoscimento del figlio è un atto discrezionale, la paternità o la maternità possono essere dichiarati anche in via giudiziale.
Ciò avviene attraverso un’azione che, basandosi sull’accertamento della genitorialità nei confronti di un soggetto, ne dichiara il rapporto di filiazione. E’ esperibile nei casi in cui è ammesso il riconoscimento ed è soggetta ad una preliminare valutazione dell’interesse del minore alla dichiarazione di genitorialità.
Tale azione, imprescrittibile rispetto al figlio, può essere esercitata dal figlio stesso o dai suoi discendenti entro due anni dalla morte, dal genitore esercente la potestà oppure dal tutore, ed è proposta nei confronti del genitore presunto o dei suoi eredi.
Per quanto riguarda i figli incestuosi, cioè coloro che sono nati da persone legate da un vincolo di parentela in linea retta all’infinito o in linea collaterale nel secondo grado, ovvero un vincolo di affinità in linea retta, possono agire per far riconoscere la paternità o la maternità solo se autorizzati dal tribunale, previa valutazione dell’interesse del figlio connesso anche alla necessità di evitargli qualsiasi pregiudizio. La mancanza dell’autorizzazione non comporta il venir meno della responsabilità genitoriale, che sussiste per il solo fatto di aver generato un figlio, anche se il riconoscimento non è consentito.
Sul lato probatorio, la paternità o maternità può essere provata con ogni mezzo. Normalmente viene disposta una consulenza tecnica di natura genetica o ematologica, che, essendo incoercibile, può essere rifiutata dal presunto genitore. Tuttavia, il giudice può fondare il proprio convincimento anche su elementi indiziari e indiretti; pertanto potranno essere valutati sia il rifiuto del presunto genitore di sottoporsi agli esami ordinati dal giudice, sia la dichiarazione della madre sul rapporto di paternità che di norma necessita di riscontri oggettivi.
La sentenza che dichiara la genitorialità produce gli stessi effetti del riconoscimento. Dunque il giudice emetterà i provvedimenti per il mantenimento, l’istruzione e l’educazione del figlio.
Ulteriore effetto riguarda il genitore che sino a quel momento ha provveduto da solo al mantenimento del figlio poiché avrà diritto al rimborso pro quota per il tempo tra la nascita del figlio e la sentenza.
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