Istituto disciplinato dagli artt. 291 e ss. del codice civile, l’adozione di una persona maggiorenne trova spesso la sua motivazione nella volontà di assicurare una discendenza non solo morale, ma anche patrimoniale all’adottante.
Chi decide di adottare un maggiorenne, infatti, spesso non ha discendenti propri cui tramandare il cognome di famiglia o lasciare il patrimonio in eredità.
Ma c’è anche chi assume tale decisione semplicemente per gratitudine nei confronti di una persona, consentendole così di entrare a far parte del proprio nucleo familiare.
Per adottare occorrono, tuttavia, dei requisiti, come dispone l’art. 291 c.c.:
a) l’adottante deve avere almeno 35 anni, eccetto casi particolari in cui il tribunale può autorizzare l’adozione a chi ha compiuto almeno 30 anni;
b) tra adottante e adottando deve sussistere una differenza di almeno 18 anni;
c) l’adottante non deve avere figli minori.
Altro requisito fondamentale è il consenso all’adozione da parte dell’adottante e dell’adottando, nonché dei genitori dell’adottando, del coniuge dell’adottante e dell’adottando, se coniugati e non legalmente separati.
Qualora il Tribunale ritenga ingiustificato o contrario all’interesse dell’adottando il rifiuto dei soggetti tenuti a dare il consenso, potrà ugualmente autorizzare l’adozione, salvo che si tratti dell’assenso dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale o del coniuge, se convivente, dell’adottante o dell’adottando. Allo stesso modo, il tribunale può pronunciare l’adozione quando è impossibile ottenere l’assenso per incapacità o irreperibilità delle persone tenute ad esprimerlo.
La domanda di adozione si propone al presidente del tribunale del luogo in cui l’adottante ha la residenza, il quale verifica non solo le condizioni previste dalla legge ma anche l’interesse dell’adottando all’adozione.
Il tribunale provvede con sentenza, con cui decide se dar luogo o meno all’adozione. Adottante, pubblico ministero e adottando, possono proporre impugnazione entro 30 giorni dalla comunicazione dinanzi alla corte d’appello.
Decorsi i termini per l’appello, il provvedimento viene annotato a margine dell’atto di nascita dell’adottato.
Una volta trascritta la sentenza, il maggiorenne adottato:
– acquista il cognome dell’adottante, anteponendolo al proprio;
– conserva tutti i diritti e doveri verso la sua famiglia di origine;
– non acquista rapporti di parentela con i familiari dell’adottante e viceversa;
– acquista i diritti ereditari nei confronti dell’adottante, mentre a quest’ultimo non viene attribuito alcun diritto successorio nei confronti dell’adottato.
L’adozione può essere revocata dal Tribunale su domanda dell’adottante, in caso di:
a) indegnità dell’adottato, ossia quando questi abbia attentato alla vita dell’adottante o dei suoi familiari o abbia commesso verso di loro un delitto punibile con una condanna non inferiore a tre anni;
b) indegnità dell’adottante, ossia quando questi abbia attentato alla vita dell’adottato o a quella dei suoi familiari.
Gli effetti dell’adozione cessano quando passa in giudicato la sentenza di revoca.
Per maggiori informazioni sull’adozione di persona maggiorenne, contattaci.